RICORSI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In tale specifica sezione possono essere richieste consulenze sui provvedimenti di volontaria giurisdizione (nei confronti di chi producono il loro effetto, quali sono le loro conseguenze, le modalità), nonché possono essere richieste tutte le tipologie di ricorso (per nomina curatore, in materia successoria…).
Per volontaria giurisdizione si intende l’attività del giudice non diretta a risolvere controversie, bensì a gestire un negozio ovvero un affare privato per la cui conclusione è necessario l’intervento di un terzo estraneo e imparziale. Tale procedimento si connota per la semplice procedura che lo regola; si svolge in camera di consiglio e il provvedimento che lo definisce assume la forma di decreto, regolato ai sensi e per gli effetti degli artt. 737 e seguenti del C.p.C.. Questo provvedimento è sempre suscettibile di modifica e di revoca, dunque non idoneo ad acquisire l'immutabilità e l'incontrovertibilità tipiche della cosa giudicata. Tipiche attività svolte dalla giurisdizione volontaria sono le seguenti:
procedimenti di separazione consensuale dei coniugi, divorzio congiunto, modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio,cancellazione di società, ricorsi avverso il rifiuto di iscrizione nel registro delle imprese, rettifica di stato civile, riabilitazione civile da fallimento, riabilitazione civile da protesto di cambiali e assegni, ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, dichiarazione d'assenza, morte presunta, autorizzazione a sposarsi prima che siano passati trecento giorni dalla morte del marito, nomina curatore dello scomparso, controversie agrarie, rettifica attribuzione di sesso e successiva rettifica del nome, mantenimento figlio naturale, autorizzazioni alla vendita da parte di tutore di interdetto, curatore di inabilitato, curatore di eredità giacente, genitore esercente la patria potestà, istanza nomina esperto ex art. 2343 C.C., nomina arbitro, richiesta di adozione di maggiorenne, autorizzazione del tribunale al compimento di atti in tutele e curatele, ammortamento di titoli di credito.
Nell’ambito della volontaria giurisdizione e, nella fattispecie, in materia di interdizione e inabilitazione, qualcosa, però è mutato; la Legge 9.1.2004 n. 6 ha istituito la figura dell’Amministratore di sostegno tutelando, perciò, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente (art. 1). E’ significativo, altresì, il cambiamento della rubrica del Titolo XII C.C., che prima recitava "Dell'infermità di mente dell'interdizione e dell'inabilitazione", mentre ora si intitola "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia".
La persona che, per l’effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio, competente per territorio, quindi.
Si richiede l'accertamento sanitario di una infermità o di una menomazione fisica (anche sensoriale) o psichica in senso ampio. Sono comprese, nelle menomazioni, non solo le malattie mentali, ma anche le diversissime forme di disabilità intellettiva, come insufficienza mentale, cerebrolesione, autismo, sindrome di Down.
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo all’interesse e alla cura della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione di una futura incapacità; in mancanza o per gravi motivi, il giudice tutelare può designare un amministratore di sostegno diverso.
Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove è possibile, il coniuge o la persona stabilmente convivente col beneficiario, il padre, la madre, il figlio, la sorella, il fratello, il parente entro il quarto grado o la persona designata nel testamento dal genitore superstite. Possono essere designati anche i legali rappresentanti di enti, associazioni di volontariato e fondazioni, con o senza riconoscimenti di personalità giuridiche.
Avendo una forte connotazione umanitaria, tale norma vuole evitare che l’amministratore di sostegno assuma ruoli di controllo, di vigilanza, di direzione del soggetto assistito. Il beneficiario, quindi, conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore di sostegno, il quale interviene necessariamente per le questioni riguardanti il patrimonio e altri problemi importanti (procedimenti giudiziari, acquisto o alienazione di un bene immobile). Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (cibo, abiti, riscossioni).
Con l’interdizione l’incapace perde totalmente la legittimazione a provvedere a sé. L’amministratore di sostegno è, invece, autorizzato a compiere, per conto del beneficiario, soltanto gli atti indicati nel decreto di nomina: una possibilità, per il beneficiario, quindi, di agire, seppure nel limite delle proprie capacità.
Alcuni ricorsi di volontaria giurisdizione, i più comuni nonché i più richiesti, sono stati già predisposti.
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